01 febbraio 2023
Detrazioni fiscali: ECOBONUS
Con il Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 chi acquista un prodotto per il riscaldamento domestico a biomassa (legna e pellet) ha la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per due tipologie di interventi:
- ■ Ristrutturazione Edilizia (BONUS-CASA )
- ■ Riqualificazione Energetica (ECOBONUS)
ECOBONUS
Detrazione fiscale al 50% per interventi di Riqualificazione Energetica all’impianto (Comma 347)
A partire dal 01/01/2018 con validità fino a 31/12/2024, le spese sostenute da privati e aziende per l’acquisto, la sostituzione (totale o parziale) o la nuova installazione di impianti a biomasse combustibili per il riscaldamento domestico invernale possono godere di una detrazione fiscale del 50% in dieci anni (tramite 10 rate annuali di pari importo), fino ad un valore massimo di 30.000 euro per unità immobiliare. In questa specifica detrazione rientrano tutti i generatori di calore a biomassa, compresi quelli senza caldaia integrata, con un rendimento non inferiore all’85% e che sono in possesso del certificato ambientale che dimostri l’appartenenza del generatore alla classe “4 stelle” o “5 stelle” secondo le indicazioni definite dal D.M. 186/2017.
A questo riguardo, con l’entrata in vigore del D.M. 6 agosto 2020, pubblicato nella GU n. 246 il 5/10/2020, cd. decreto requisiti, per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’accesso alle detrazioni Ecobonus per i generatori di calore alimentati con biomassa è subordinato alle seguenti regole:
a) nel caso di sostituzione di un altro impianto a biomasse, il nuovo generatore dovrà avere la certificazione ambientale con classe di qualità “4 stelle” o superiore
b) in tutti gli altri casi, il nuovo generatore a biomasse dovrà avere la certificazione ambientale con classe di qualità “5 stelle”.
Inoltre, affinché la pratica vada a buon fine, è fondamentale che l’impianto termico sia:
■ Installato da un professionista abilitato in conformità alle leggi vigenti,
con il rilascio della Dichiarazione di conformità dell’impianto termico
ai sensi del D.M. 37/2008.
■ Accompagnato da un’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti
il rispetto dei requisiti tecnici previsti per l’intervento di risparmio energetico.
■ Alimentato da biocombustibili conformi alla norma tecnica UNI EN ISO
17225 (legna, pellet).
Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante i seguenti dati:
■ Causale del versamento, con riferimento alla norma:
“Legge 296/2006 (L. Fin. 2007)”
■ Numero fattura con data
■ Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
■ Codice fiscale o Partita Iva del beneficiario della detrazione
Inoltre i contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e l’attestato del Produttore.
Infine, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico avvenuto, i contribuenti che intendono accedere questo beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire tramite il portale “Detrazioni fiscali Enea” entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Per gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.
Per semplificare la trasmissione delle informazioni, l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, ha messo a punto delle guide e delle tabelle riassuntive disponibili nel sito “Efficienza energetica Enea /detrazioni-fiscali / ecobonus / vademecum / caldaie-a-biomassa”.
Detrazione fiscale al 65% per interventi di Riqualificazione Energetica Globale all’immobile (Comma 344)
Nel caso di riqualificazione globale dell’edificio, fermo restando tutti i punti e gli obblighi previsti per il punto precedente (Ecobonus 50%), ed in relazione ad un progetto complessivo di lavoro sull’intero immobile (involucro ed impianto), la detrazione prevista è del 65%, in dieci anni (tramite rate annuali di pari importo).
L’intervento può comprendere anche la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con uno a biomassa, fatti salvi tutti i vari requisiti prestazionali previsti dal generatore e dall’edificio come da norma prevista. In particolare si segnala che gli infissi per i quali l’immobile deve rispettare i limiti di trasmittanza termica previsti dal DL 192 del 2005 per abitazioni ubicate nelle zone climatiche C, D, E, F, come specificato nel vademecum ENEA.
Per saperne di più visita il sito “Efficienza Energetica Enea / detrazioni-fiscali / ecobonus / vademecum / riqualificazione-globale” e le guide AIEL disponibili al link:
www.energiadallegno.it/wp-content/uploads/2023/02/Guida-incentivi-AIEL.pdf
www.energiadallegno.it/wp-content/uploads/2023/02/Guida-Regolamenti-AIEL-1.pdf