01 febbraio 2023
Detrazioni fiscali: BONUS CASA
Con il Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 chi acquista un prodotto per il riscaldamento domestico a biomassa (legna e pellet) ha la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per due tipologie di interventi:
- ■ Ristrutturazione Edilizia (BONUS-CASA )
- ■ Riqualificazione Energetica (ECOBONUS)
BONUS CASA
Detrazione fiscale al 50% per interventi di Ristrutturazione Edilizia
Questo incentivo è disciplinato dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e prevede una detrazione fiscale del 50% in dieci anni sulla spesa effettuata da privati su immobili residenziali anche per l’acquisto di una stufa, una cucina o un camino a legna o a pellet effettuato fino al 31/12/2024, a patto che l’acquisto rientri all’interno di un più ampio progetto di risparmio energetico o ristrutturazione edilizia della propria abitazione.
Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro e questa detrazione prevede sempre rate annuali (10) di pari importo da dedurre dall’imponibile IRPEF del soggetto.
La detrazione fiscale del 50% è ottenibile anche in assenza di opere edilizie come specificato alla lettera h) dell’articolo 16 del Dpr sopra indicato: è quindi sufficiente la semplice installazione / sostituzione dell’apparecchio a biomassa, in applicazione della normativa vigente in materia di risparmi energetici.
La Detrazione Fiscale è ammessa per l’acquisto e l’installazione di camini e stufe a biomassa aventi un rendimento non inferiore al 70%, ed installati da un Professionista abilitato in conformità alle leggi vigenti, con il rilascio della Dichiarazione di conformità dell’impianto termico ai sensi del D.M. 37/2008.
Il combustibile da utilizzare dovrà essere conforme a quanto previsto dal costruttore nel suo libretto di istruzioni, dove è indicata la classe di qualità del pellet da utilizzare in riferimento alla norma ISO 17225-2.
Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante i seguenti dati:
■ Causale del versamento con riferimento alla norma:
Articolo 16-bis del Dpr 917/1986
■ Numero fattura con data
■ Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
■ Codice fiscale del beneficiario della detrazione
Inoltre i contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per l’impianto e l’attestato del Produttore.
Infine, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico avvenuto, i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire tramite il portale “Detrazioni fiscali Enea” entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
Per semplificare la trasmissione delle informazioni l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, ha messo a punto delle guide e delle tabelle riassuntive disponibili nel sito “Efficienza energetica Enea / detrazioni-fiscali / bonus-casa”. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre messo a disposizione una guida riepilogativa che riassume le regole di applicazione ed i vincoli relativi.
Le informazioni soprariportate sono a titolo informativo e indicativo, per ulteriori dettagli e approfondimenti consultare www.acs.enea.it, www.agenziaentrate.gov.it
e le guide AIEL disponibili al link:
www.energiadallegno.it/wp-content/uploads/2023/02/Guida-incentivi-AIEL.pdf
www.energiadallegno.it/wp-content/uploads/2023/02/Guida-Regolamenti-AIEL-1.pdf